Lo Statuto del Circolo

PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI

 

Art.1)

E’ costituita con sede in Via Teramo 23 di Santa Jona di Ovindoli (AQ), l’associazione specializzata denominata CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE. L’associazione non ha scopo di lucro, non svolge attività commerciale in via prevalente ed ha come fine il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione , l’incremento e l’utilizzo della razza del cane da pastore maremmano-abruzzese, in armonia con la funzione e con la storia millenaria della razza. L’associazione svolge gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornisce i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, fornisce all’ENCI una relazione che illustra la situazione della razza e gli obiettivi di selezione che intende perseguire mentre con cadenza triennale fornisce una relazione sul conseguimento dei predetti obiettivi e sui risultati ottenuti.

 

Art.2)

Il Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana(ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che gli saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, la vigilanza, il controllo ed il potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

 

Art. 3) – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento del PMA ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) della quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;

c) organizza manifestazioni , direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le società’ cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

 

Art.4)

Il Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un commissario straordinario o ad acta, con il compito di regolarizzare la situazione, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell’ENCI, nonché nel Regolamento di attuazione del medesimo.Il Circolo presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’associazione ha l’onere: – di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazione e chiarimenti avanzate dall’ENCI; – di comunicare all’ENCI le variazioni dell’elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA

Art. 5)

– Possono essere soci del CPMA tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza del PMA e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti ne presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

 

Art. 6)

– I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali , è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

 

Art. 7)

– Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalle firme di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente entro la data del 31 ottobre dell’anno per il quale si chiede l’assicurazione al sodalizio”, come limite per la possibilità di presentazione di domanda di ammissione a nuovo socio.

In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di ammissione è consentito reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile. Le domande di ammissione a socio , presentate nell’ anno nel corso del quale si svolge l ‘elezione del nuovo Consiglio Direttivo , possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

 

ART. 8)

– L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

 

ART. 9)

– L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e sarà vincolante per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 30 settembre dell’anno per il quale e’ regolarmente iscritto, avendo pagato la quota sociale.

 

ART. 10)

– La qualità di socio si perde:

  1. a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
  2. b) per morosità che si verificherà automaticamente e senza necessità di alcuna delibera consiliare allorché il socio non provvederà al pagamento della propria quota annuale associativa entro il termine perentorio di mesi dieci dall’inizio dell’anno sociale;
  3. c) per espulsione, deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto, ma non e’ esonerato dagli impegni assunti.

 

ART. 11)

– L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 12)

– Sono organi della associazione:

a)l’assemblea dei soci;

  1. b) il consiglio, composto da consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’ENCI;

c)il presidente;

d)il comitato dei probiviri;

e)il collegio sindacale o dei revisori dei conti;

f)il comitato tecnico.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13)

– L’assemblea generale è composta dai soci in regola con i versamento della quota sociale per l’anno in corso .

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e di democraticità associativa ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe devono essere depositate in segreteria entro le 48 ore precedenti l’ora della prima convocazione dell’assemblea. Le deleghe possono essere trasmesse alla Segreteria anche via fax o via e-mail, accompagnate dai documenti di riconoscimento dei deleganti

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è ammesso il voto per posta.

 

ART. 14)

– L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.

Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

ART. 15)

– L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente del collegio sindacale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, i termini per il deposito delle deleghe nonché l’ordine del giorno da trattare. Gli avvisi di convocazione spediti per posta possono in ogni caso essere sostituiti da analoghi avvisi, pubblicati almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, nel notiziario ufficiale del Circolo o nell’organo ufficiale dell’ENCI.

L’assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà piu’ uno dei soci ordinari e sostenitori.

Trascorso un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

 

ART. 16)

– L’assemblea ha il compito di deliberare:

a)sul programma generale dell’associazione;

b)sulla elezione delle cariche sociali;

c)sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;

d)sulle modifiche dello statuto;

e)sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art.4

f)su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri, i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo è composto di 9 consiglieri eletti dall’assemblea generale dei soci e da un consigliere nominato dall’ENCI. I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; il consigliere nominato dall’ENCI rimane in carica,indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione delle Statuto Sociale dell’ENCI. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei consiglieri eletti dall’assemblea questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare invece più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per la nuova elezione del consiglio.

Le dimissioni dei consiglieri non sono revocabili e producono effetto dalla loro comunicazione scritta al consiglio direttivo, che non potrà respingerle, dovendosi limitare alla sola presa d’atto.

 

ART. 18)

– Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

 

ART. 19)

– Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del presidente, del vice presidente dell’associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.

Il Presidente ed il vice Presidente devono essere nominati fra i consiglieri eletti; i segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

 

ART. 20)

– Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal presidente oppure in sia assenza dal vice presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ART. 21)

– Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 22)

– Il patrimonio della associazione è costituito:

a)dai beni mobili ed immobili;

b)dalle somme accantonate;

c)da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della associazione sono costituite :

a)dalle quote annuali versate dai soci;

b)dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;

c)dalle attività di gestione;

d)da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

ART. 23)

– L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, neppure indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24)

– La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci. L’assemblea generale dei soci provvederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci, che durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti, hanno facoltà di partecipare alle riunioni di consiglio, alle quali devono essere invitati.

COMITATO TECNICO

ART. 25)

– I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo che ne nomina altresì il Presidente. Esso è composto da cinque membri. Ne fa parte di diritto il presidente del Circolo o altro consigliere da questi designato, che e’ anche presidente del Comitato.

Gli altri componenti verranno scelti fra:

-soci qualificati del circolo dal punto di vista della preparazione tecnica. L’incarico non è incompatibile con altre cariche sociali;

-non soci del circolo purché scelti fra persone di provata capacità tecnica e di conclamate conoscenze di cinognostica.

La durata dell’incarico è triennale.

Il comitato tecnico ha il compito di indirizzare consiglio direttivo e soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici del circolo.

Le proposte formulate dal comitato tecnico devono essere sottoposte al consiglio direttivo, al quale spetta comunque di pronunciarsi in via definitiva sulle proposte medesime e in quanto possibile attuarle, inoltrandole all’ENCI per le necessarie formalità. La convocazione del comitato verrà effettuata, secondo le norme dell’art. 20, dal Presidente del comitato, il quale potrà convocare per pareri e proposte di carattere cinotecnico anche i soci titolari di affisso, invitando quando opportuno a partecipare alle riunioni del comitato con funzioni consultive un loro rappresentante, nominato dagli stessi soci titolari di affisso con le modalità che verranno previste dal Consiglio Direttivo.

NORME DISCIPLINARI

ART. 26)

– Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di attuazione, tutti i Regolamenti dell’ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei probiviri del “Circolo del Pastore Maremmano-Abruzzese”, nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell’ENCI.

Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco e durano in carica tre anni solari.Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente della associazione.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci che si pronuncerà in via definitiva.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dal Collegio dei Probiviri nonchè dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI.Le decisioni dei probiviri dell’associazione sono appellabili avanti la commissione di disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione,ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. L’associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

SCIOGLIMENTO

ART. 27)

– La stessa assemblea, sentito il collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

ART. 28)

– Tutte le cariche in seno alla associazione sono gratuite.

 

ART. 29)

– Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal consiglio della società oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea.

In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione di una assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche dello statuto dell’associazione, prima di essere presentate all’assemblea,devono essere comunicate all’ENCI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

 

ART. 31)

– Il consiglio direttivo può istituire e riconoscere organismi periferici allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi del circolo ed alla valorizzazione della razza. Le norme, le funzioni ed i limiti di ciascun organismo periferico saranno precisati nei relativi regolamenti emanati dal consiglio direttivo.

 

ART. 32)

– Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali di diritto.